PostHeaderIcon patente a punti, facciamo chiarezza, seconda parte

Patente a punti vediamo di fare chiarezza e di spiegare come vengono applicate le

norme!!

II^ Parte

patente a punti

Nella prima parte di questo articolo , abbiamo spiegato come vengono decurtati i punti sulla patente di guida e la procedura per la comunicazione del trasgressore.

In questa seconda parte invece spiegheremo i termini per il raddoppio dei punti decurtati, la massima decurtazione e altri particolari interessanti.

RADDOPPIO DEI PUNTI DECURTATI

Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore,  per ogni singola violazione, sono raddoppiati i punti, qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.



MASSIMA DECURTAZIONE PER PIU’ VIOLAZIONI ACCERTATE CONTEMPORANEAMENTE

Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme che prevedono la decurtazione del punteggio, fatti salvi i casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente, possono essere decurtati un massimo di 15 punti.

RIACQUISTO DI PUNTI ED ATTRIBUZIONE DI CREDITO

L’attestato di frequenza a specifici corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare 6 punti.

Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei 20 punti.

Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

Cosa succede quando si perdono totalmente i punti?

Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128.

A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida.

Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’articolo 201,  è atto definitivo.

Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

VERIFICA DEI PUNTI SULLA PATENTE

I cittadini che desiderano verificare la loro situazione dei punti patente possono chiamare, al costo di una telefonata urbana, il numero 848 782 782 o collegarsi al sito www.ilportaledellautomobilista.it (del Ministero dei Trasporti) e registrarsi come utenti del portale.

Altre informazioni o chiarimenti su patente di guida e altri articoli del Codice della Strada li puoi trovare consultando questo blog, chiedendo informazioni nella sezione “POSSO AIUTARTI” o leggendo la Guida al Vivere Sicuri”.

A presto, Nicolò.

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