Patente a punti, facciamo chiarezza
Patente a punti, tanta confusione e ignoranza, proviamo a fare chiarezza- Prima Parte.

Data la complessità di questo articolo, ho deciso di suddividerlo in due parti, per darti il tempo di assimiliare meglio le informazioni.
In questi giorni, sui vari blog e siti ho notato un certo interesse sulla patente a punti, e i meccanismi che ne determinano l’attribuzione e la decurtazione.
Mi sono reso conto però che ci sono notizie, contrastanti e non sempre chiare.
Siccome secondo me, questo è un argomento che tutti dovrebbero conoscere, cercherò di fare un po’ di chiarezza. Se puoi vuoi farti una cultura sul Codice della Strada, e su come imparare ad evitare multe e guii seri, ti consiglio di leggerti la Guida al Vivere Sicuri da me scritta.
All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti.
Tale punteggio, viene registrato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi degli artt. 225 e 226 del C.d.s.
La decurtazione di tale punteggio, verrà effettuata, in seguito a violazione ad uno o più articoli degli articoli del Codice della Strada nella misura prevista.
PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DELLE DECURTAZIONI:
L’organo di polizia che accerta la violazione per cui è prevista decurtazione del punteggio, dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la presentazione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’Organo di Polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi.
In termini più semplici, quando ricevi una multa per cui è prevista la decurtazione di punti, probabilmente non li vedrai decurtati per almeno 60-90 giorni.
Il conducente responsabile della violazione DEVE darne comunicazione all’Organo procedente;
Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo entro sessanta giorni dalla richiesta, deve comunicare, (utilizzando apposito modulo che di solito viene dato in allegato al verbale), all’organo di polizia procedente, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica (Società, leasing.ecc…), l’obbligo cade sul suo legale rappresentante o un suo delegato.
Qualora tale obbligo non fosse adempiuto entro i 60 giorni previsti, Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 196 C.d.S., sia esso persona fisica o giuridica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000…..Continua!!
Nella Seconda parte:
Raddoppio dei punti decurtati;
Massima decurtazione dei punti per più violazione accertate contemporaneamente;
Riacquisto dei punti e acquisizione dei crediti
Cosa succede quando perdo totalmente i punti?
Verifiva dei punti patente;
A presto Nicolò.










